INGEGNERI
OLTRE ONLUS ONG
STATUTO
TITOLO
I COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI
ARTICOLO
1 (Costituzione e denominazione)
- E’ costituita l’Associazione
senza scopo di lucro e con durata illimitata denominata “INGEGNERI
OLTRE ONLUS O.N.G”, che in seguito verrà indicata col termine
di “Associazione”.
L’Associazione è un organismo non governativo che aspira al riconoscimento
del Ministero degli Affari Esteri.
- L’Associazione
è ente non commerciale specificatamente Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale – ONLUS – ai sensi del comma 8 dell’art. 10
D. Lgs. 460/1997.
L’Associazione assume
nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita
in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
-
Con
deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere ammessi
a far parte dell’Associazione altre persone ed Enti che ne condividono
gli ideali e si obbligano a rispettare le norme del presente
Statuto.
ARTICOLO
2 (Durata)
-
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
- L’Associazione
potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi
con un numero di voti che rappresenti i 2/3 dei componenti l’Assemblea.
- Alla cessazione
dell’Associazione e in caso di scioglimento per qualunque causa,
che dovrà essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza
di cui al suddetto 2° co., il patrimonio dovrà essere devoluto
ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini
di pubblica utilità, e comunque, in conformità alle normative
vigenti.
ARTICOLO
3 (Scopi)
1.
L’Associazione, Organismo non governativo senza fini
di lucro, ha per oggetto il perseguimento esclusivo di finalità
di solidarietà sociale e si pone al servizio di coloro che, con
valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere le attività
o una delle attività dell’Associazione, accettando pienamente lo
spirito e le finalità dell’Associazione stessa, nonché svolgere
attività di cooperazione in Italia e all’Estero, in particolare
in favore dei Paesi e dei Popoli in via di sviluppo.
2.
L’Associazione, a questo scopo si propone di:
a)
curare la realizzazione di progetti di sviluppo
umano, culturale e socio-economico, in risposta alle richieste,
alle esigenze e alle emergenze di Paesi e Popoli, tendenti a massimizzare
sia la partecipazione della popolazione del paese interessato,
che l’utilizzo dei materiali e attrezzature del luogo, in collaborazione
con le realtà sociali locali, comprese le organizzazioni missionarie;
b)
curare la formazione di persone di detti paesi
e popoli, coordinando tale attività con i piani generali di promozione
umana del paese stesso, incluso il miglioramento della condizione
femminile e dell’infanzia ed il sostegno della promozione della
donna;
c)
curare l’impiego di volontari, compresi quei giovani
che intendono prestare servizio civile. Detti volontari dovranno
essere in possesso di conoscenze tecniche e di qualità personali
necessarie, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica,
prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei
valori di solidarietà e della cooperazione internazionale. Dovranno
inoltre impegnarsi a svolgere attività di cooperazione nei paesi
in via di sviluppo nell’ambito dei programmi previsti dall’Associazione;
d)
promuovere il coinvolgimento di giovani con il
duplice intento di investire per il proprio futuro e di contribuire
al diffondersi di una mentalità solidale;
e)
promuovere ed organizzare in Italia e all’estero,
attività di carattere informativo, educativo e formativo, in ordine
alla realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b),
c) e d);
f)
operare nell’ambito dell’ingegneria civile: infrastrutture,
urbanistica e quindi nella costruzione di ponti, strade, acquedotti,
ospedali, luoghi di culto, scuole, ecc.; apertura di pozzi di
acqua, reti idriche e fognarie; di sviluppo tecnologico: interventi
strutturali di insediamenti industriali e comunque di valore sociale;
agricolo, dell’allevamento e sanitario.
3.
Nell’Associazione confluiscono le iniziative di cooperazione
internazionale allo sviluppo collegate alle attività dei Soci o
tramite i Soci.
4.
L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento
di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto
ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
TITOLO
II SEDE – ORGANI
A
RTICOLO 4 (Sede)
1.
L’Associazione ha sede legale in Saronno (VA), via
Lanino 16.
2.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede
potrà essere trasferita nell’ambito della stessa città, nonché stabilire
sul territorio nazionale altre sedi secondarie, uffici, succursali
e rappresentanze.
ARTICOLO
5 (Organi)
1.
Sono Organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente del Consiglio Direttivo;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO
III SOCI – QUOTE
ARTICOLO
6 (Ammissione)
1.
La qualità di Socio è attribuita dal Consiglio Direttivo
con proprio atto deliberativo.
2.
Possono essere Soci tutte le persone giuridiche,
gli Enti ed associazioni che operano nel campo della promozione
umana e della cooperazione internazionale, che condividono gli ideali
dell’Associazione e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
3.
I Soci si suddividono in:
a) Fondatori :
coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione
stessa;
b) Effettivi :
coloro che aderiscono successivamente alla costituzione. Tali
Soci, in base al livello della quota
associativa fissata dall’Assemblea, si
suddividono
in Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
c)
Onorari
: personalità ed Enti che si siano
particolarmente distinti nella
promozione dell’Associazione.
4.
Gli aderenti hanno tutti pari diritti e doveri.
ARTICOLO
7 (Obblighi)
1.
Gli aderenti hanno l’obbligo di:
- Rispettare
le norme del presente Statuto;
- Pagare
la quota sociale di ingresso nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
- Pagare
il contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo;
- Prestare
l’attività preventivamente concordata ed organizzata in modo
personale, spontaneo e gratuito;
- Tenere
un comportamento corretto, tale da non ledere l’immagine dell’organizzazione,
sia nei rapporti con gli altri che nell’espletamento dell’attività.
ARTICOLO
8 (Dimissioni – Esclusioni)
1.
Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione
in qualunque momento. Le proprie dimissioni devono essere indirizzate
al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell’anno
in corso.
2.
Perdono altresì la qualità di Socio:
- Coloro
che non versano il contributo annuale per due anni consecutivi;
- Coloro
che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un biennio,
alcuna attività nell’interesse dell’Associazione;
-
Coloro
che, in base a determinazione del Consiglio Direttivo formulato
con atto deliberativo, per violazione delle norme statutarie
o per altri gravi motivi, tra cui la partecipazione diretta
ad un progetto in concorrenza con l’Associazione, risultano
nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla
regolare attività dell’Associazione.
ARTICOLO
9 (Quote sociali)
1.
La quota associativa è fissata dall’Assemblea dei
Soci. Essa non è ripetibile in caso di recesso o di perdita delle
qualità di aderente.
2.
I Soci non in regola con i versamenti del contributo
annuale definito dal Consiglio Direttivo non possono partecipare
alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche
sociali.
3.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
4.
Le quote sono intrasferibili
TITOLO
IV ASSEMBLEA
ARTICOLO
10 (Composizione)
1.
L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti
i Soci, determinati ai sensi dell’art. 6, in regola con il pagamento
della quota d’ingresso o del versamento del contributo annuale.
2.
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente
del Consiglio Direttivo ogni variazione concernente la propria residenza
anagrafica risultante dall’elenco dei Soci, al fine della trasmissione
degli avvisi di convocazione o di quant’altro di loro competenza
e spettanza.
3.
Ogni Socio può delegare per iscritto un altro socio
per essere da questi rappresentato all’Assemblea dei Soci. Ogni
Socio maggiorenne quale che sia la categoria di appartenenza, ha
diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese
quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione
e non può rappresentare più di due soci.
ARTICOLO
11 (Attribuzioni)
1.
L’Assemblea:
a)
Determina gli indirizzi programmatici cui il Consiglio
Direttivo deve attenersi per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
b)
Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei revisori dei Conti;
c)
Delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti e la revoca dei suoi componenti;
d)
Approva gli atti fondamentali del Consiglio Direttivo
previsti dall’art. 22 del presente Statuto;
e)
Approva la relazione annuale predisposta dal Consiglio
Direttivo sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento
dei servizi;
f)
Delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
g)
Esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla
legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
ARTICOLO
12 (Adunanze)
1.
L’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione
degli atti fondamentali del Consiglio Direttivo di cui all’art.
22 del presente Statuto.
2.
L’Assemblea può, inoltre, riunirsi straordinariamente
per determinazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta
domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno
1/5 dei componenti l’Assemblea stessa. Nella domanda devono essere
tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3.
I Soci o coloro che, ai sensi dell’art. 10 co. 3
del presente Statuto, sono stati da altri delegati devono partecipare
personalmente alle adunanze dell’Assemblea.
4.
Le funzioni di segretario per le adunanze dell’Assemblea
sono svolte da persona scelta dal Presidente tra gli associati o
anche tra i non Soci.
ARTICOLO
13 (Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni)
1.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita in prima convocazione con l’intervento di 2/3 dei suoi
componenti.
Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti.
2.
Se l’Assemblea non può essere costituita per mancanza
del numero legale, la seconda convocazione dovrà essere tenuta a
non meno di 24 ore di distanza, con esplicita menzione nella lettera
di convocazione.
3.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei presenti.
4.
Le deliberazioni che concernono la nomina del Consiglio
Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché la revoca dei Consiglieri
e dei Revisori dei Conti e lo scioglimento del Consiglio Direttivo
devono essere sempre adottate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei componenti dell’Assemblea.
ARTICOLO
14 (Convocazioni)
1.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte dal Presidente
del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta spedita a
tutti gli associati presso il domicilio risultante dall’elenco dei
Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata
per l’adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto
a non meno di 48 ore. Sono valide le convocazioni fatte mediante
telegramma, e-mail o tramite fax.
2.
Nella lettera devono essere indicati il luogo, il
giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea
si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti
gli associati.
ARTICOLO
15 (Presidenza)
1.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’adunanza stessa.
2.
In caso di assenza o impedimento del Presidente del
Consiglio Direttivo la sua funzione è svolta dal Vice-Presidente
del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’adunanza stessa.
3.
Nel caso sia assente o impedito anche il Vice-Presidente
le funzioni di Presidente dell’Assemblea sono svolte dal Socio presente
più anziano di età.
ARTICOLO
16 (Svolgimento delle adunanze)
1.
Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per
constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per
deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire
le modalità della votazione.
2.
Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata
di mano.
Per
le nomine alle cariche sociali si procederà a scrutinio segreto.
3.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da processi
verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
4.
Le copie dei verbali, anche per la produzione in
giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente dell’Assemblea
e dal Segretario dell’Assemblea stessa.
ARTICOLO
17 (Compensi)
1.
Tutte le cariche, nonché le prestazioni fornite,
sono gratuite.
TITOLO
V IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO
18 (Composizione)
1.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo,
nominato dall’Assemblea dei Soci dal proprio seno a scrutinio segreto,
composto da 5 a 7 membri.
2.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente
ed un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza
del posto o di sua temporanea assenza o impedimento.
Nel
caso in cui sia assente o impedito anche il Vice-Presidente le funzioni
di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di
età.
ARTICOLO
19 (Durata in carica)
1.
I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica
3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2.
I componenti del Consiglio che non intervengono senza
giustificato motivo a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dall’Assemblea nella prima seduta utile.
ARTICOLO
20 (Surrogazioni)
1.
L’eventuale sostituzione di componenti del Consiglio
Direttivo per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica,
sarà effettuata tramite cooptazione da parte del Consiglio Direttivo
stesso. Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea
nella prima seduta utile.
2.
I componenti il Consiglio Direttivo che surrogano
i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, restano in carica
solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
ARTICOLO
21 (Attribuzioni)
1.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti
compiti:
a)
Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal conto consuntivo
devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le
spese per capitoli e voci analitiche;
b)
Predisporre una relazione annuale sui risultati
dell’esercizio finanziario e sull’andamento dei servizi da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
c)
Deliberare operazioni bancarie e finanziarie;
d)
Assumere personale dipendente o stabilire forme
di rapporto di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare
funzionamento dell’Associazione e/o occorrenti a qualificare o
specializzare l’attività da essa svolta;
e)
Quantificare il trattamento economico e normativo,
nonché le modalità, i procedimenti e i requisiti per l’assunzione
di eventuali lavoratori a tempo determinato e/o a tempo indeterminato
e/o con contratto di cooperazione;
f)
Eseguire i deliberati dell’Assemblea;
g)
Predisporre regolamenti per la disciplina dell’ordinamento
e del funzionamento dell’Associazione;
h)
Determinare l’ammontare del contributo annuale
da versarsi da parte dei Soci;
i)
Determinare la struttura organizzativa e le sue
variazioni;
j)
Proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto
e dell’Atto costitutivo;
k)
Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti;
l)
Nominare il Segretario dell’Assemblea ed il Segretario
del Consiglio stesso scelto tra gli associati o anche fuori dal
proprio seno;
m)
Determinare il programma di lavoro in base alle
linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall’Assemblea;
n)
Stipulare contratti (nei suoi diversi aspetti),
convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi e dei
fini dell’Associazione;
o)
Aderire o associarsi ad eventuali altre organizzazioni
di volontariato e/o ad altre attività di cooperazione allo sviluppo
in attuazione ai fini ed agli obiettivi del presente Statuto;
p)
Individuare, anche all’infuori degli associati,
persone, Enti o società da coinvolgere nei singoli progetti per
attività di volontariato o di cooperazione;
q)
Nominare gruppi di studio al fine di coadiuvarlo
nella promozione e nel coordinamento delle diverse attività dell’Associazione,
stabilendone, mediante la redazione di apposito regolamento, la
composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento.
2.
Gli argomenti indicati alla lettera a) del comma
1, dovranno essere trasmessi all’Assemblea, in quanto atti fondamentali,
a norma del successivo art. 22.
3.
Il Consiglio Direttivo compie, inoltre, tutti gli
atti che non siano per legge, per regolamento e per Statuto, riservati
al Presidente.
ARTICOLO
22 (Atti fondamentali)
1.
Gli atti fondamentali del Consiglio Direttivo, soggetti
all’approvazione dell’Assemblea, sono le deliberazioni concernenti:
a)
il bilancio preventivo annuale;
b)
il conto consuntivo annuale.
2.
Per l’approvazione degli atti di cui al precedente
comma il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, entro il 30
aprile, l’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.
ARTICOLO
23 (Trasmissione degli atti agli associati)
1.
Gli atti previsti dall’art. 22 devono essere trasmessi,
dopo l’approvazione dell’Assemblea, agli associati a cura del
Segretario del Consiglio Direttivo che ne è responsabile.
2.
Con le medesime formalità stabilite nel precedente
comma, agli associati deve, inoltre, essere trasmessa una relazione
annuale sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento
dei servizi, predisposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea
in sede di approvazione del conto consuntivo.
ARTICOLO
24 (Convocazioni)
1.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
almeno una volta ogni tre mesi. Può riunirsi, altresì, su richiesta
motivata e contenente gli argomenti da trattare, di 1/3 dei
Consiglieri o del Collegio dei Revisori. La riunione in questo caso
deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla richiesta.
2.
Il Consiglio si riunisce nella sede dell’Associazione
o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
3.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno,
l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da
trattarsi nell’adunanza.
4.
Qualora la riunione del Consiglio Direttivo non raggiunga
il numero legale, la stessa dovrà essere riconvocata entro il quindicesimo
giorno consecutivo.
5.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti
il Consiglio Direttivo nella loro residenza anagrafica salva diversa
indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente.
6.
Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In
caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
ARTICOLO
25 (Validità delle sedute)
1.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei
votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso
di sua assenza, di chi lo sostituisce.
3.
I consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarano,
pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono
computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero
legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
4.
Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto
vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca
o nulla.
5.
I consiglieri non possono prendere parte a discussioni
e a votazioni su argomenti nei quali hanno un interesse personale
o l’abbiano il coniuge e i loro parenti ed affini fino il IV grado
civile.
6.
Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste
dal precedente e dal presente articolo sono valide se sono presenti
tutti i consiglieri e se nessun consigliere si oppone alla trattazione
di uno o più argomenti all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso
gli argomenti non trattati sono rinviati alla seduta successiva.
7.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
ARTICOLO
26 (Partecipazione alle sedute)
1.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
partecipano alle sedute del Consiglio in cui si deliberi il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo annuali e alle altre riunioni
a cui siano invitati dal Presidente del Consiglio stesso, vedasi
art. 37 comma 7.
2.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute
chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi
agli oggetti portati nell’ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi
dalla seduta prima della votazione.
ARTICOLO
27 (Svolgimento delle sedute)
1.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha pieni poteri
per constatare che questo sia regolarmente costituito e in numero
per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire
le modalità di votazione.
2.
Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale
o per alzata di mano.
3.
Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino
apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone
le deliberazioni stesse dovranno essere adottate a scrutinio segreto.
Nel qual caso il Consiglio, su designazione del Presidente, può
nominare uno o più scrutatori tra i componenti presenti.
4.
Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far
constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5.
Le deliberazioni del Consiglio constano da processi
verbali redatti dal Segretario. In mancanza del Segretario i verbali
sono redatti da uno dei componenti il Consiglio. Tali verbali sono
firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
6.
Le copie dei verbali, anche per la produzione in
giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente o da chi ne fa
le veci, e dal Segretario.
ARTICOLO
28 (Segretario)
1.
Il Consiglio Direttivo nomina tra gli associati o
scelto anche fuori dal proprio seno, un segretario il quale deve
raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti, corredarle
degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali
delle sedute ed attendere ad ogni altro incombente necessario per
il buon funzionamento del Consiglio stesso.
ARTICOLO
29 (Compensi)
1.
Tutte le cariche, nonché le prestazioni fornite,
sono gratuite.
ARTICOLO
30 (Responsabilità)
1.
I componenti del Consiglio Direttivo devono adempiere
ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono
solidalmente responsabili verso l’Associazione dei danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio dell’Associazione.
2.
In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo
sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale
andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose.
3.
Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei
componenti del Consiglio Direttivo non si estendono a quello tra
essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel verbale delle adunanze. Di
tale annotazione si dovrà dare notizia per iscritto al Collegio
dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO
31 (Scioglimento del Consigl io Direttivo
e revoca dei suoi componenti)
1.
L’Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio
Direttivo nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione
di norme di legge, di regolamento e di Statuto.
2.
Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere
con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio Direttivo,
l’Assemblea dispone la loro revoca.
3.
Le proposte motivate di scioglimento del Consiglio
Direttivo e di revoca dei suoi componenti devono essere iscritte
all’ordine del giorno se presentate da almeno 1/4 dei membri dell’Assemblea
oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
4.
Le proposte motivate di scioglimento devono essere
presentate al Presidente al quale, in tal caso, spetta convocare
l’Assemblea.
TITOLO
VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO
32 (Attribuzioni)
1.
Il Presidente:
a)
convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b)
sovrintende al buon funzionamento dell’Associazione
e ne cura l’immagine;
c)
vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
d)
stipula i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo;
e)
sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia
dei mutui;
f)
firma la corrispondenza e gli atti di propria competenza;
g)
dirige eventuali lavoratori dipendenti;
h)
adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza
e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
i)
promuove le iniziative volte ad assicurare una
integrazione dell’attività dell’Associazione con le realtà sociali,
economiche e culturali della popolazione del paese interessato;
j)
esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio
k)
esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla
legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2.
Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta
i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. Il provvedimento
decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine
di 60 giorni dalla sua adozione.
3.
Il Presidente può affidare al Vice-Presidente o ad
altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.
ARTICOLO
33 (Rappresentanza legale)
1.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte
a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo,
con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla
legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative
per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile
in giudizio penale in nome e nell’interesse dell’Associazione.
TITOLO
VII PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA’
ARTICOLO
34 (Patrimonio)
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Dalle quote sociali d’ingresso versate dai Soci
Fondatori e dai Soci Effettivi secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea;
Dai contributi annuali versati dai Soci;
Dai contributi di volontari finanziatori, non devoluti
per progetti specifici;
Dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni
pubbliche;
Da donazioni e lasciti testamentari accettati dal
Consiglio Direttivo;
Da rimborsi derivati da convenzioni con Enti pubblici
e privati;
Da ogni entrata consentita dalla legge, accettata
dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
35 (Bilancio preventivo annuale – Conto consuntivo)
1.
L’esercizio finanziario dell’Associazione chiude
al 31 dicembre di ogni anno.
2.
Il Consiglio Direttivo delibera il Bilancio preventivo
ed il Conto consuntivo entro il 28 febbraio e li trasmette, con
propria relazione, entro i 5 giorni successivi al Collegio dei Revisori
dei Conti. Tale relazione deve essere presentata, unitamente ai
Bilanci, all’Assemblea entro il 30 aprile.
ARTICOLO
36 (Libri obbligatori)
1.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
a)
il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
b)
il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori
dei Conti;
c)
il libro delle adunanze delle Assemblee;
d)
il libro Soci.
2.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili
che siano previste dalla legge.
TITOLO
VIII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ARTICOLO
37 (Collegio dei Revisori dei Conti)
1.
Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza
sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei
Revisori composto da tre membri , nominato dall’Assemblea.
2.
Spetta altresì al Collegio dei Revisori la verifica
del bilancio consuntivo, esprimere parere su quello preventivo redigendo
una relazione da presentare all’Assemblea degli aderenti.
3.
I Revisori dei Conti durano in carica tre (3) anni
e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. Non possono
essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili sino
ad un massimo di due volte.
4.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
possono essere scelti anche tra i non soci.
5.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nel proprio
seno, il Presidente.
6.
I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo in cui si deliberi
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali e alle altre
riunioni a cui siano invitati dal Presidente del Consiglio stesso,
vedasi art. 26 comma 1.
TITOLO
IX REGOLAMENTI-VINCOLI E DOVERI
ARTICOLO
38 (Regolamenti)
1.
Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della legge
e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento
degli Organi e per l’organizzazione dell’Associazione.
2.
In particolare possono essere disciplinate con regolamento
interno le seguenti materie:
a)
Funzionamento del Consiglio Direttivo;
b)
Forniture e spese;
c)
Modalità di assunzione del personale;
d)
Modalità di rimborso dei lavori/prestazioni effettuati.
ARTICOLO
39 (Copertura assicurativa)
1.
L’Associazione curerà per i propri aderenti che prestano
attività di volontariato la copertura assicurativa come previsto
dalla normativa vigente.
2.
Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti
dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti
alla sua attività di volontario.
ARTICOLO
40 (Vincoli e doveri)
1.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura..
2.
E’ obbligatorio destinare utili ed avanzi di gestione
esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
3.
E’ vietata qualunque distribuzione indiretta di utili
o avanzi di gestione, così come previsto dall’art. 10 comma 6 D.Lgs
460/1997.
4.
E’ obbligatorio, ai fini del riconoscimento di idoneità
di Organizzazione Non Governativa da parte del Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per le Organizzazioni Non Governative, presentare
i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio, documentare la
tenuta della contabilità, nonché presentare una relazione annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
5.
E’ obbligatorio, ai fini dell’iscrizione nel registro
generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito
ai sensi dell’art. 6 della legge 266/1991, condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni
e per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della
predetta legge, presentare apposita domanda al Presidente della
Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del Comune nel cui
territorio l’Associazione ha la sede amministrativa e/o operativa,
per l’espressione del parere che ne attesti l’esistenza e l’operatività.
ARTICOLO
41 (Personalità giuridica)
1.
L’Associazione potrà richiedere in ogni tempo il
riconoscimento della personalità giuridica.
ARTICOLO
42 (Giudizio arbitrale e clausola compromissoria)
1.
Le controversie tra gli Associati e tra questi e
l’Associazione, sia durante il rapporto come al termine, sono demandate
al giudizio di tre arbitri nominati da ………. Il collegio arbitrale
funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato
da ogni formalità di procedura.
2.
Rimane competente, in caso di vertenza giudiziaria,
il Foro di Milano.
ARTICOLO
43 (Norma di rinvio)
1.
Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto,
si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia.
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