INGEGNERI OLTRE ONLUS ONG

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

 

ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)

  1. E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro e con durata illimitata denominata “INGEGNERI OLTRE ONLUS O.N.G”, che in seguito verrà indicata col termine di “Associazione”.
    L’Associazione è un organismo non governativo che aspira al riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri.
  2. L’Associazione è ente non commerciale specificatamente Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS – ai sensi del comma 8 dell’art. 10 D. Lgs. 460/1997.
    L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
  3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere ammessi a far parte dell’Associazione altre persone ed Enti che ne condividono gli ideali e si obbligano a rispettare le norme del presente Statuto.


ARTICOLO 2 (Durata)

 

  1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
  2. L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi con un numero di voti che rappresenti i 2/3 dei componenti l’Assemblea.
  3. Alla cessazione dell’Associazione e in caso di scioglimento per qualunque causa, che dovrà essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di cui al suddetto 2° co., il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, e comunque, in conformità alle normative vigenti.  
 

ARTICOLO 3 (Scopi)

 

1.   L’Associazione, Organismo non governativo senza fini di lucro, ha per oggetto il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e si pone al servizio di coloro che, con valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere le attività o una delle attività dell’Associazione, accettando pienamente lo spirito e le finalità dell’Associazione stessa, nonché svolgere attività di cooperazione in Italia e all’Estero, in particolare in favore dei Paesi e dei Popoli in via di sviluppo.
2.   L’Associazione, a questo scopo si propone di:
a)  curare la realizzazione di progetti di sviluppo umano, culturale e socio-economico, in risposta alle richieste, alle esigenze e alle emergenze di Paesi e Popoli, tendenti a massimizzare sia la partecipazione della popolazione del paese interessato, che l’utilizzo dei materiali e attrezzature del luogo, in collaborazione con le realtà sociali locali, comprese le organizzazioni missionarie;
b)  curare la formazione di persone di detti paesi e popoli, coordinando tale attività con i piani generali di promozione umana del paese stesso, incluso il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia ed il sostegno della promozione della donna;
c)  curare l’impiego di volontari, compresi quei giovani che intendono prestare servizio civile. Detti volontari dovranno essere in possesso di conoscenze tecniche e di qualità personali necessarie, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale. Dovranno inoltre impegnarsi a svolgere attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nell’ambito dei programmi previsti dall’Associazione;
d)  promuovere il coinvolgimento di giovani con il duplice intento di investire per il proprio futuro e di contribuire al diffondersi di una mentalità solidale;
e)  promuovere ed organizzare in Italia e all’estero, attività di carattere informativo, educativo e formativo, in ordine alla realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
f)  operare nell’ambito dell’ingegneria civile: infrastrutture, urbanistica e quindi nella costruzione di ponti, strade, acquedotti, ospedali, luoghi di culto, scuole, ecc.; apertura di pozzi di acqua, reti idriche e fognarie; di sviluppo tecnologico: interventi strutturali di insediamenti industriali e comunque di valore sociale; agricolo, dell’allevamento e sanitario.
3.  Nell’Associazione confluiscono le iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo collegate alle attività dei Soci o tramite i Soci.
4.  L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

 

TITOLO II SEDE – ORGANI

 

A RTICOLO 4 (Sede)

1.  L’Associazione ha sede legale in Saronno (VA), via Lanino 16.
2.  Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede potrà essere trasferita nell’ambito della stessa città, nonché stabilire sul territorio nazionale altre sedi secondarie, uffici, succursali e rappresentanze.

 

 

ARTICOLO 5 (Organi)

 

1.  Sono Organi dell’Associazione:
a)  l’Assemblea;
b)  il Consiglio Direttivo;
c)  il Presidente del Consiglio Direttivo;
d)  il Collegio dei Revisori dei Conti.
 

TITOLO III SOCI – QUOTE

 

ARTICOLO 6 (Ammissione)

 

1.  La qualità di Socio è attribuita dal Consiglio Direttivo con proprio atto deliberativo.
2.  Possono essere Soci tutte le persone giuridiche, gli Enti ed associazioni che operano nel campo della promozione umana e della cooperazione internazionale, che condividono gli ideali dell’Associazione e si obbligano a rispettarne lo Statuto.

3.  I Soci si suddividono in:

     a)  Fondatori : coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione       stessa;

     b)  Effettivi : coloro che aderiscono successivamente alla costituzione. Tali  

      Soci, in base al livello della quota associativa fissata dall’Assemblea, si

     suddividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori;

     c)    Onorari : personalità ed Enti che si siano particolarmente distinti nella
      promozione dell’Associazione.

 
4.  Gli aderenti hanno tutti pari diritti e doveri.

 

ARTICOLO 7 (Obblighi)

1.  Gli aderenti hanno l’obbligo di:

  • Rispettare le norme del presente Statuto;
  • Pagare la quota sociale di ingresso nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
  • Pagare il contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo;
  • Prestare l’attività preventivamente concordata ed organizzata in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • Tenere un comportamento corretto, tale da non ledere l’immagine dell’organizzazione, sia nei rapporti con gli altri che nell’espletamento dell’attività.

ARTICOLO 8 (Dimissioni – Esclusioni)

 

1.  Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione in qualunque momento. Le proprie dimissioni devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell’anno in corso.

2.  Perdono altresì la qualità di Socio:

  • Coloro che non versano il contributo annuale per due anni consecutivi;
  • Coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un biennio, alcuna attività nell’interesse dell’Associazione;
  • Coloro che, in base a determinazione del Consiglio Direttivo formulato con atto deliberativo, per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi, tra cui la partecipazione diretta ad un progetto in concorrenza con l’Associazione, risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell’Associazione.

     

ARTICOLO 9 (Quote sociali)

1.  La quota associativa è fissata dall’Assemblea dei Soci. Essa non è ripetibile in caso di recesso o di perdita delle qualità di aderente.

2.  I Soci non in regola con i versamenti del contributo annuale definito dal Consiglio Direttivo non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3.  E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.  Le quote sono intrasferibili

TITOLO IV ASSEMBLEA

 

ARTICOLO 10 (Composizione)

 

1.  L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i Soci, determinati ai sensi dell’art. 6, in regola con il pagamento della quota d’ingresso o del versamento del contributo annuale.
2.  I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ogni variazione concernente la propria residenza anagrafica risultante dall’elenco dei Soci, al fine della trasmissione degli avvisi di convocazione o di quant’altro di loro competenza e spettanza.
3.  Ogni Socio può delegare per iscritto un altro socio per essere da questi rappresentato all’Assemblea dei Soci. Ogni Socio maggiorenne quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione e non può rappresentare più di due soci.

ARTICOLO 11 (Attribuzioni)

1.  L’Assemblea:
a)  Determina gli indirizzi programmatici cui il Consiglio Direttivo deve attenersi per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
b)  Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti;
c)  Delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e la revoca dei suoi componenti;
d)  Approva gli atti fondamentali del Consiglio Direttivo previsti dall’art. 22 del presente Statuto;
e)  Approva la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento dei servizi;
f)  Delibera le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

g)  Esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 (Adunanze)

1.  L’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione degli atti fondamentali del Consiglio Direttivo di cui all’art. 22 del presente Statuto.
2.  L’Assemblea può, inoltre, riunirsi straordinariamente per determinazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno 1/5 dei componenti l’Assemblea stessa. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3.  I Soci o coloro che, ai sensi dell’art. 10 co. 3 del presente Statuto, sono stati da altri delegati devono partecipare personalmente alle adunanze dell’Assemblea.
4.  Le funzioni di segretario per le adunanze dell’Assemblea sono svolte da persona scelta dal Presidente tra gli associati o anche tra i non Soci.

 

 

ARTICOLO 13 (Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni)

 

1.  L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di 2/3 dei suoi componenti.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
2.  Se l’Assemblea non può essere costituita per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dovrà essere tenuta a non meno di 24 ore di distanza, con esplicita menzione nella lettera di convocazione.
3.  In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti.
4.  Le deliberazioni che concernono la nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché la revoca dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti e lo scioglimento del Consiglio Direttivo devono essere sempre adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 14 (Convocazioni)

1.  Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli associati presso il domicilio risultante dall’elenco dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 ore. Sono valide le convocazioni fatte mediante telegramma, e-mail o tramite fax.
2.  Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3.  In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati.
 

ARTICOLO 15 (Presidenza)

1.  L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’adunanza stessa.
2.  In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo la sua funzione è svolta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’adunanza stessa.
3.  Nel caso sia assente o impedito anche il Vice-Presidente le funzioni di Presidente dell’Assemblea sono svolte dal Socio presente più anziano di età.
 

ARTICOLO 16 (Svolgimento delle adunanze)

1.  Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.
2.  Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata di mano.
Per le nomine alle cariche sociali si procederà a scrutinio segreto.
3.  Le deliberazioni dell’Assemblea constano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
4.  Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario dell’Assemblea stessa.

ARTICOLO 17 (Compensi)

1.  Tutte le cariche, nonché le prestazioni fornite, sono gratuite.

 

TITOLO V IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ARTICOLO 18 (Composizione)

1.  L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci dal proprio seno a scrutinio segreto, composto da 5 a 7 membri.
2.  Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto o di sua temporanea assenza o impedimento.
Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice-Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

 

ARTICOLO 19 (Durata in carica)

1.  I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2.  I componenti del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea nella prima seduta utile.

ARTICOLO 20 (Surrogazioni)

1.  L’eventuale sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, sarà effettuata tramite cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso. Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea nella prima seduta utile.
2.  I componenti il Consiglio Direttivo che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
 

ARTICOLO 21 (Attribuzioni)

1.  Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
a)  Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
b)  Predisporre una relazione annuale sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c)  Deliberare operazioni bancarie e finanziarie;
d)  Assumere personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione e/o occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta;
e)  Quantificare il trattamento economico e normativo, nonché le modalità, i procedimenti e i requisiti per l’assunzione di eventuali lavoratori a tempo determinato e/o a tempo indeterminato e/o con contratto di cooperazione;
f)  Eseguire i deliberati dell’Assemblea;
g)  Predisporre regolamenti per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento dell’Associazione;
h)  Determinare l’ammontare del contributo annuale da versarsi da parte dei Soci;
i)  Determinare la struttura organizzativa e le sue variazioni;
j)  Proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
k)  Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
l)  Nominare il Segretario dell’Assemblea ed il Segretario del Consiglio stesso scelto tra gli associati o anche fuori dal proprio seno;
m)  Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea;
n)  Stipulare contratti (nei suoi diversi aspetti), convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi e dei fini dell’Associazione;
o)  Aderire o associarsi ad eventuali altre organizzazioni di volontariato e/o ad altre attività di cooperazione allo sviluppo in attuazione ai fini ed agli obiettivi del presente Statuto;
p)  Individuare, anche all’infuori degli associati, persone, Enti o società da coinvolgere nei singoli progetti per attività di volontariato o di cooperazione;
q)  Nominare gruppi di studio al fine di coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento delle diverse attività dell’Associazione, stabilendone, mediante la redazione di apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento.
 
2.  Gli argomenti indicati alla lettera a) del comma 1, dovranno essere trasmessi all’Assemblea, in quanto atti fondamentali, a norma del successivo art. 22.
3.  Il Consiglio Direttivo compie, inoltre, tutti gli atti che non siano per legge, per regolamento e per Statuto, riservati al Presidente.

 

ARTICOLO 22 (Atti fondamentali)

 

1.  Gli atti fondamentali del Consiglio Direttivo, soggetti all’approvazione dell’Assemblea, sono le deliberazioni concernenti:
a)  il bilancio preventivo annuale;
b)  il conto consuntivo annuale.
2.  Per l’approvazione degli atti di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, entro il 30 aprile, l’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.

 

ARTICOLO 23 (Trasmissione degli atti agli associati)

 

1.  Gli atti previsti dall’art. 22 devono essere trasmessi, dopo l’approvazione dell’Assemblea, agli associati a cura del Segretario del Consiglio Direttivo che ne è responsabile.

2.  Con le medesime formalità stabilite nel precedente comma, agli associati deve, inoltre, essere trasmessa una relazione annuale sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento dei servizi, predisposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

 

ARTICOLO 24 (Convocazioni)

 

1.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, di 1/3 dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla richiesta.
2.  Il Consiglio si riunisce nella sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
3.  L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattarsi nell’adunanza.
4.  Qualora la riunione del Consiglio Direttivo non raggiunga il numero legale, la stessa dovrà essere riconvocata entro il quindicesimo giorno consecutivo.
5.  L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio Direttivo nella loro residenza anagrafica salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente.
6.  Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
 

ARTICOLO 25 (Validità delle sedute)

 
1.  Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2.  Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.
3.  I consiglieri che, in caso di voto palese, dichiarano, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
4.  Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.
5.  I consiglieri non possono prendere parte a discussioni e a votazioni su argomenti nei quali hanno un interesse personale o l’abbiano il coniuge e i loro parenti ed affini fino il IV grado civile.
6.  Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste dal precedente e dal presente articolo sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e se nessun consigliere si oppone alla trattazione di uno o più argomenti all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso gli argomenti non trattati sono rinviati alla seduta successiva.
7.  Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

 

ARTICOLO 26 (Partecipazione alle sedute)

1.  I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio in cui si deliberi il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali e alle altre riunioni a cui siano invitati dal Presidente del Consiglio stesso, vedasi art. 37 comma 7.
2.  Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati nell’ordine del giorno. Costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.
 

ARTICOLO 27 (Svolgimento delle sedute)

1.  Il Presidente del Consiglio Direttivo ha pieni poteri per constatare che questo sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.
2.  Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.
3.  Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone le deliberazioni stesse dovranno essere adottate a scrutinio segreto. Nel qual caso il Consiglio, su designazione del Presidente, può nominare uno o più scrutatori tra i componenti presenti.
4.  Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5.  Le deliberazioni del Consiglio constano da processi verbali redatti dal Segretario. In mancanza del Segretario i verbali sono redatti da uno dei componenti il Consiglio. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
6.  Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
 

ARTICOLO 28 (Segretario)

1.  Il Consiglio Direttivo nomina tra gli associati o scelto anche fuori dal proprio seno, un segretario il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai componenti, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incombente necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

ARTICOLO 29 (Compensi)

 

1.  Tutte le cariche, nonché le prestazioni fornite, sono gratuite.

 

ARTICOLO 30 (Responsabilità)

1.  I componenti del Consiglio Direttivo devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso l’Associazione dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’Associazione.
2.  In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3.  Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio Direttivo non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel verbale delle adunanze. Di tale annotazione si dovrà dare notizia per iscritto al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

ARTICOLO 31 (Scioglimento del Consigl io Direttivo e revoca dei suoi componenti)

 

1.  L’Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento e di Statuto.
2.  Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dispone la loro revoca.
3.  Le proposte motivate di scioglimento del Consiglio Direttivo e di revoca dei suoi componenti devono essere iscritte all’ordine del giorno se presentate da almeno 1/4 dei membri dell’Assemblea oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
4.  Le proposte motivate di scioglimento devono essere presentate al Presidente al quale, in tal caso, spetta convocare l’Assemblea.

 

TITOLO VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ARTICOLO 32 (Attribuzioni)

1.  Il Presidente:
a)  convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b)  sovrintende al buon funzionamento dell’Associazione e ne cura l’immagine;
c)  vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d)  stipula i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo;
e)  sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
f)  firma la corrispondenza e gli atti di propria competenza;
g)  dirige eventuali lavoratori dipendenti;
h)  adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

i)  promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell’attività dell’Associazione con le realtà sociali, economiche e culturali della popolazione del paese interessato;

j)   esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio

k)  esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

 
2.  Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 giorni dalla sua adozione.
3.  Il Presidente può affidare al Vice-Presidente o ad altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.

 

ARTICOLO 33 (Rappresentanza legale)

1.  La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, con facoltà, salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell’interesse dell’Associazione.
 

TITOLO VII PATRIMONIO-FINANZA-CONTABILITA’

ARTICOLO 34 (Patrimonio)

1.  Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
•  Dalle quote sociali d’ingresso versate dai Soci Fondatori e dai Soci Effettivi secondo le modalità deliberate dall’Assemblea;
•  Dai contributi annuali versati dai Soci;
•  Dai contributi di volontari finanziatori, non devoluti per progetti specifici;
•  Dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
•  Da donazioni e lasciti testamentari accettati dal Consiglio Direttivo;
•  Da rimborsi derivati da convenzioni con Enti pubblici e privati;
•  Da ogni entrata consentita dalla legge, accettata dal Consiglio Direttivo.
 

ARTICOLO 35 (Bilancio preventivo annuale – Conto consuntivo)

1.  L’esercizio finanziario dell’Associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2.  Il Consiglio Direttivo delibera il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo entro il 28 febbraio e li trasmette, con propria relazione, entro i 5 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti. Tale relazione deve essere presentata, unitamente ai Bilanci, all’Assemblea entro il 30 aprile.
 

ARTICOLO 36 (Libri obbligatori)

 

1.  L’Associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
a)  il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
b)  il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)  il libro delle adunanze delle Assemblee;
d)  il libro Soci.
2.  Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.

 

TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 37 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1.  Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri , nominato dall’Assemblea.
2.  Spetta altresì al Collegio dei Revisori la verifica del bilancio consuntivo, esprimere parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli aderenti.
3.  I Revisori dei Conti durano in carica tre (3) anni e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. Non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili sino ad un massimo di due volte.
4.  I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti anche tra i non soci.
5.  Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nel proprio seno, il Presidente.
6.  I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo in cui si deliberi il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali e alle altre riunioni a cui siano invitati dal Presidente del Consiglio stesso, vedasi art. 26 comma 1.

 

TITOLO IX REGOLAMENTI-VINCOLI E DOVERI

ARTICOLO 38 (Regolamenti)

1.  Il Consiglio Direttivo, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli Organi e per l’organizzazione dell’Associazione.
2.  In particolare possono essere disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:
a)  Funzionamento del Consiglio Direttivo;
b)  Forniture e spese;
c)  Modalità di assunzione del personale;
d)  Modalità di rimborso dei lavori/prestazioni effettuati.

 

ARTICOLO 39 (Copertura assicurativa)

 

1.  L’Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente.
2.  Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

 

ARTICOLO 40 (Vincoli e doveri)

 

1.  E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura..
2.  E’ obbligatorio destinare utili ed avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3.  E’ vietata qualunque distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, così come previsto dall’art. 10 comma 6 D.Lgs 460/1997.
4.  E’ obbligatorio, ai fini del riconoscimento di idoneità di Organizzazione Non Governativa da parte del Ministero degli Affari Esteri, Commissione per le Organizzazioni Non Governative, presentare i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio, documentare la tenuta della contabilità, nonché presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
5.  E’ obbligatorio, ai fini dell’iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell’art. 6 della legge 266/1991, condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della predetta legge, presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del Comune nel cui territorio l’Associazione ha la sede amministrativa e/o operativa, per l’espressione del parere che ne attesti l’esistenza e l’operatività.
 

ARTICOLO 41 (Personalità giuridica)

1.  L’Associazione potrà richiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica.

 

ARTICOLO 42 (Giudizio arbitrale e clausola compromissoria)

1.  Le controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione, sia durante il rapporto come al termine, sono demandate al giudizio di tre arbitri nominati da ………. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
2.  Rimane competente, in caso di vertenza giudiziaria, il Foro di Milano.
 

ARTICOLO 43 (Norma di rinvio)

1.  Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia.

 
 
 
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